Art. 1.
(Fondo per l'autonomia delle persone disabili).

      1. Presso il Ministero della solidarietà sociale è istituito il «Fondo per l'autonomia delle persone disabili», di seguito denominato «Fondo», allo scopo di finanziare progetti di ricerca finalizzati all'innovazione tecnologica destinata ad aumentare l'indipendenza delle persone disabili e di fornire dispositivi tecnologici compensativi per la realizzazione delle pari opportunità nello svolgimento di attività scolastiche e lavorative delle persone disabili.
      2. Al Fondo sono destinate le risorse derivanti dall'utilizzo di una quota del gettito tributario dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui agli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nella misura del 10 per cento della quota a diretta gestione statale.
      3. Il Fondo è altresì alimentato da erogazioni liberali di soggetti privati e di imprese. Le donazioni sono deducibili dal reddito imponibile, per le persone fisiche ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in misura non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato; per le società ai sensi dell'articolo 100 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, in misura non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato.